Il Messaggio al GC sulla modifica del PUC – Un pasticcio giuridico per salvare la faccia di chi ?
Riportiamo il testo integrale del Messaggio 6495 al Gran Consiglio ( 6495m[1] Messaggio per credito valorizz paesaggio e modifica alcuni articoli PUC ) con il quale si intende:
a) far accettare che più della metà del territorio alpino del Cantone sia sacrificato sull’altare di una fasulla “pianificazione” imposta dall’Ufficio federale dell’ARE (del Dipartimento federale dell’ambiente ,diretto dalla signora Leuthard ), sottoscrivendo la proibizione di riattare costruzioni sugli alpi attorno e sopra i 2000 metri di altitudine.
b) far accettare l’obbligo delle demolizioni delle costruzioni riattate che in passato ( dopo l’introduzione della LPT – Legge sulla Pianiificazione del Territorio , 1980 ) non avessero rispettato i termini della Legge su determinati articoli.
c) introdurre ulteriori misure restrittive che renderanno ancora più complicato il diritto di riattare cascine e stalle sulle montagne ticinesi
QUESTA “SOLUZIONE” VIENE PRESENTATA CON LA PRETESA DI RISOLVERE FINALMENTE IL PROBLEMA “RUSTICI”.
Ora bisogna finalmente dire che questa presunta soluzione è il frutto di un doppio ricatto, giuridico e politico:
1 ) il ricatto dell’Ufficio dell’ARE che, incapace di affrontare il problema istituzionale che il Consiglio federale aveva posto nel 2007 quando aveva denunciato in un atto parlamentare ( interpellanza-abate-e-risposta-cf-21-06-2007 ) il fatto che le autorità cantonali ( Dipartimento del Territorio ) avevano per anni NON applicato CONSAPEVOLMENTE la Legge federale sulla pianificazione ) , e aveva preferito introdurre la scorciatoia del diritto di veto sui permessi di riattazione in Ticino, per obbligare il Cantone ad accettare le condizioni decise dai funzionari federali.
2) il ricatto del DT che, autorizzato dal ricatto federale di cui sopra, per potersi considerare “assolto” dalle colpe imputategli dal Consiglio federale nel 2007 , accetta di ribaltare sui cittadini ticinesi le conseguenze nefaste di quell’accordo sottoscritto con Berna, occultando le proprie responsabilità in nome di una applicazione più “rigorosa” del diritto formale che penalizza i diritti sostanziali dei cittadini.
Questo incredibile pasticcio giuridico viene offerto ai Ticinesi ignari come se fosse un successo della diplomazia dipartimentale! Si tratta in verità di una vera e propria manipolazione del stato di diritto, che ne nega e calpesta la legittimità nel momento stesso che pretende di applicarlo in modo più rigoroso.
Ora il Legislativo cantonale ha tre scelte possibili:
- prendere atto di quanto sopra e rimandare al mittente l’intero Messaggio, con l’invito a rivedere l’accordo sottoscritto con Berna. Questo dovrebbe essere l’atteggiamento della Commissione chiamata a pronunciarsi ( Commissione Pianificazione del Territorio ).
- Chiedere al DT di presentare ufficialmente il testo dell’accordo sottoscritto con Berna da Marco Borradori e Moreno Celio, illustrandone le ragioni che hanno portato alla sua accettazione, come condizione necessaria per poter in seguito entrare in materia sul Messaggio. Questa richiesta può essere sottoposta al Presidente del GC tramite la sua Segreteria.
- Accettare di entrare in materia sul Messaggio ( se questo deciderà la Commissione ) e chiedere : a) che la definizione delle “aree protette” che era stata accettata con la precedente approvazione del PUC in GC venga rimessa in discussione ed inclusa nel Messaggio da discutere, anche in considerazione delle ulteriori richieste di modifiche avanzate dall’ARE b) lo stralcio dell’ art. 13.5 ( obbligo delle demolizioni ), per sostituirlo con un articolo che propone l’introduzione di una moratoria che permetta di definire le condizioni necessarie per applicare una sanatoria sui casi passati. c) Che il concetto di “meritevole di protezione”riferito alle costruzioni da riattare sia ancorato a dei criteri oggettivi, definiti ed esplicitati sulla base 1) della pratica architettonica riconosciuta da esperti del settore da un lato 2) dell’esistenza di un complesso di interessi ambientali ritenuti preponderanti . Questi criteri non devono quindi più essere lasciati alla soggettiva interpretazione di chi attribuisce i permessi.